ROMA – Con lo scombussolamento post Covid della mobilità aerea con i voli annullati o cancellati, la questione che viene più all’occhio è quella dei rimborsi per chi aveva prenotato e adesso si ritrova “a piedi”.

“Il meccanismo di rimborso – fa sapere l’Aduc – scatta in ogni caso solo se non ci sia una “forza maggiore” (scioperi non programmati, cataclismi improvvisi, etc) che abbia impedito la fornitura del servizio: “forza maggiore” che deve essere dimostrata dal vettore.

Premesso che molte compagnie provvedono nei termini a rimediare ecco alcune delle casistiche che possono verificarsi:

comunicazione dell’annullamento con almeno due settimane di anticipo (nulla è dovuto da nessuno); riprotezione su altri voli senza particolari cambiamenti di orari. Per gli eventuali ritardi di partenza e arrivo, oltre all’assistenza financo con ospitalità in albergo, se si superano tra le due e le quattro ore di ritardo sono dovuti rimborsi pecuniari.

Per le compagnie aeree che non rimediano si può procedere con la pretesa del rimborso dell’intero biglietto e compensazioni pecuniarie che variano a seconda della destinazione e lontananza della stessa (tra 200 e 600 euro a passeggero).

In questo caso di mancata comunicazione è opportuno anche pretendere i danni che, per esempio, potrebbero essere i costi di alcuni servizi che si erano prenotati o pagati nella fallita destinazione.

Le procedure sono all’inizio semplici (diffida ad adempiere tramite pec o raccomandata A/R), ma diventano più articolate di fronte all’indisponibilità del vettore: giudici di pace in conciliazione, potendo agire da soli solo se gli importi richiesti non superano i 1.100 euro.

Qui la scheda pratica di Aduc sui rimborsi aerei: https://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php

Questi alcuni link utili:

– diffida ad adempiere: https://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php

– giudice di pace: https://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php

– procedura europea se i vettori dovessero avere sede legale fuori dell’Italia ma in Ue (tipo Ryanair che è in Irlanda): https://sosonline.aduc.it/scheda/controversie+stranieri+procedimento+europeo_19220.php