Comuni capoluogo, unioni dei comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte silenziosamente esultano. Il Consiglio dei ministri ha licenziato il dpr che disciplina l’istituzione dell’imposta di soggiorno.
Gli effetti del federalismo fiscale Sono gli effetti del federalismo fiscale che ben presto potrebbe vedere l’estensione dell’imposta alla totalità dei comuni italiani che dovranno recepirla con un apposito regolamento da adottare entro il termine di approvazione dei loro bilanci preventivi (31 dicembre). Sulla base di quanto previsto i cittadini non residenti arriveranno a pagare fino a 5 euro a notte a persona, per ogni notte di pernottamento. La misura dell’imposta sarà commisurata alla tipologia di struttura ricettiva definita dalla normativa regionale: stelle (alberghi e campeggi), chiavi e spighe (agriturismi), mentre per alcune categorie di cittadini sono previste esenzioni.
Una vecchia conoscenza Del resto quella dell’imposta di soggiorno non è un novità per il sistema tributario italiano. La prima disciplina risale al 1910 (Legge 11 dicembre n. 863), poi riformata nel 1938. Fino ad arrivare al 10 gennaio 1989 in cui l’imposta fu soppressa perché ritenuta “del tutto anacronistica ed antieconomica per gli elevati costi di gestione”.
Corsi e ricorsi storici a parte anche se alquanto singolari, oggi l’imposta di soggiorno torna con prepotenza nel nostro sistema tributario non senza un acceso dibattito. E c’è chi, come i Comuni davanti ai tagli di risorse, sono pronti ad adottarla senza se e senza ma e chi, invece, come gli albergatori esprimono dubbi e riserve perché come se non bastasse la crisi a far diminuire i flussi turistici, le tasse possono sempre essere un ulteriore deterrente. Questione di punti di vista.
Albergatori contro enti locali Come la divergenza di vedute di questi giorni tra il sindaco di Monteriggioni e un’importante associazione di categoria senese (Confesercenti) che, a suon di comunicati stampa, si sono rimpallati responsabilità e accuse su come applicare o non applicare l’imposta. Prove tecniche di applicazione.
Sta di fatto che i comuni e le unioni di comuni possono deliberare la istituzione dell'imposta, attenendosi ad alcune regole fissate dal decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale.
I criteri base dell'imposta L'imposta va applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, con un limite massimo "sino a 5 euro per notte di soggiorno". I comuni possono prevedere con la stesura del regolamento esenzioni e riduzioni per particolari cittadini o per determinati periodi di tempo. L'imposta avrà il carattere dell'imposta di scopo. Infatti il gettito percepito dovrà avere un vincolo di destinazione.
Dovrà finanziare gli interventi in materia di turismo, oltre alla manutenzione e al recupero di beni culturali, paesaggistici e ambientali, gli interventi a sostegno delle strutture ricettive e i servizi. L’imposta sarà incassata dai gestori delle strutture che saranno tenuti a compilare una dichiarazione indicando il numero esatto dei soggiornanti, il periodo di permanenza e quanti hanno diritto ad esenzioni o riduzioni. I gestori dovranno infine versare al Comune quanto incassato. Nel regolamento le amministrazioni dovranno fissare le modalità di riscossione coattiva del tributo mentre, per gli omessi o ritardati pagamenti, potranno essere notificati alle strutture ricettive entro cinque anni dal momento in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.