Il decreto crescita ha reintrodotto a carico dei titolari di esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblici, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, in cui si vendono e, o, si somministrano bevande alcoliche, l’obbligo della licenza. In pratica l’attività dovrà essere denunciata e quindi autorizzata. La domanda dovrà essere inoltrata all’agenzia delle Dogane competente per territorio. In base alla norma sono tenuti al possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici le aziende che effettuano degustazioni, che commercializzano vini etichettati da altri produttori, che hanno punti vendita esterni alla sede aziendale, che vendono grappe ed altri prodotti elaborati contenenti alcool, e le aziende che vendono e, o, somministrano vini in agriturismo. Quest’ultima previsione rappresenta una novità. Resteranno esonerati, dal possesso della licenza di vendita di prodotti alcolici, coloro che commercializzano il proprio vino. Inoltre, i titolari di esercizi di vendita o di somministrazione al dettaglio di bevande alcoliche già operanti prima del 28 agosto 2017, verificato che non ci siano state variazioni sostanziali dalla data del rilascio ad oggi, non sono tenuti ad alcun nuovo adempimento, visto che si presume abbiano già ottenuto ed esposto nei propri locali la licenza di esercizio fiscale prima dell’inizio dell’attività, e che tale autorizzazione non è soggetta a scadenza. I titolari di esercizi di vendita o somministrazione al dettaglio di bevande alcoliche che abbiano iniziato l’attività tra il 28 agosto 2017 ed il 29 giugno 2019 sono tenuti a presentare richiesta di licenza di esercizio fiscale senza, tuttavia, dover interrompere l’attività, atteso che si sono avvalsi in fase di avvio dell’attività, dell’esonero previsto dalla previgente disciplina in materia. Infine i titolari di esercizi di vendita o somministrazione al dettaglio di bevande alcoliche che abbiano iniziato l’attività a partire dal 30 giugno 2019, o che intendano iniziare l’attività dopo tale data, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi in parola e non possono iniziare l’attività di vendita e, o, somministrazione delle predette bevande fino all’avvenuto rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’agenzia delle Dogane, presentando al SUAP della propria unione dei comuni specifica modulistica. In caso di non presentazione della richiesta di licenza di esercizio fiscale le sanzioni sono salate e vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro. La Regione Toscana ha reso disponibile il modello per la comunicazione sul sistema telematico Star. Sistema attraverso il quale si comunica in via esclusiva con il Suap.

Altra novità che si avrà dal 1 gennaio 2020 è rappresentata dall’entrata in vigore della normativa che prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi di tutti, anche dei contribuenti in forfettario, di tutti coloro quindi che ad oggi hanno la possibilità di rendicontare le vendite attraverso il registro dei corrispettivi, quindi che emettono scontrini fiscali o ricevute fiscali. Per effetto della novità introdotta dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 127/20 gli agriturismi dovranno adattarsi ad avere un misuratore fiscale, per l’acquisto del quale sono previsti crediti di imposta (con un massimo di 250,00 euro).