«Il bilancio sul decreto è tra luci ed ombre ma si tratta comunque di un primo passo a favore della ripresa e del rilancio di un intero settore e questi possono essere segnali che fanno ben sperare per un settore che ha vissuto una fase di forte crisi. È nostro obiettivo ampliare il confronto il più possibile tra imprenditori edili, professionisti e pubbliche amministrazioni, perché non ci siano più interpretazioni normative e si possano finalmente sbloccare i cantieri». A sottolinearlo Andrea Tanzini, presidente Ance Siena aprendo i lavori del seminario ‘Il codice dei contratti pubblici alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Sblocca cantieri’. Un momento di confronto organizzato da Ance Siena insieme a Cassa Edile e Scuola Edile Senese e a cui hanno preso parte, con i loro interventi anche Eugenio Dalli Cardillo, specialista in contrattualistica pubblica e Raffaele Lenzi, docente di diritto civile all’Università di Siena.
Gli aspetti positivi In tema di criteri di aggiudicazione, Ance Siena ha espresso forte apprezzamento per la scelta di abbandonare definitivamente il criterio del massimo ribasso puro. Questo criterio, utilizzabile fino alla soglia comunitaria, dovrà essere obbligatoriamente applicato insieme all’esclusione automatica delle offerte anomale (naturalmente, laddove non ci sia interesse transfrontaliero e il numero minimo di offerte ammesse non sia inferiore a 10).
Ritorno al regolamento generale Il superamento del sistema della “soft law Anac” è un presupposto imprescindibile per restituire alla disciplina attuativa del Codice, certezza e cogenza normativa e, in questo senso, costituisce un’istanza invocata fortemente da tutti gli operatori del settore.
Estensione a 15 anni per la SOA Positiva è l’estensione agli ultimi quindici anni del periodo di riferimento per la comprova dei requisiti funzionali al conseguimento della qualificazione SOA. Si tratta di una richiesta fortemente sostenuta da Ance Siena, al fine di supportare le imprese che, duramente colpite da una crisi ultra decennale, rischierebbero di perdere l’attestazione SOA, a causa dei pochi affidamenti acquisiti negli ultimi tempi, con definitiva estromissione dal mercato dei lavori pubblici.
Procedure negoziate fino a 1 milione di euro Apprezzabile anche il recupero di un’equilibrata disciplina delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria che, nel testo originario del provvedimento erano possibili solo fino all’importo di 200 mila euro, mentre ora è stato scelto di ripristinare la possibilità di utilizzare tali procedure fino alla soglia del milione di euro, prevedendo un livello di concorrenza differenziato a seconda della fascia di importo in cui il contratto si inserisce.
Gli aspetti negativi In tema di cause di esclusione dalle gare, Ance Siena ha evidenziato la riformulazione della durata dell’esclusione (comma 10-bis) per le fattispecie previste al comma 5, dell’articolo 80, tra le quali rientrano anche l’illecito professionale e le significative o persistenti carenze dell’esecuzione di un precedente contratto. Con le nuove disposizioni si prevede infatti l’esclusione per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza: in questo secondo caso, nel periodo occorrente alla definizione del giudizio, alla stazione appaltante viene consentito di valutare se sussistano i presupposti per l’esclusione facendo così venir meno la “presunzione di innocenza” prevista dall’ordinamento costituzionale.
Subappalto Tema molto delicato è quello del subappalto che nella versione approvata dal Senato è passata da una quota del 30% ad una del 40% (prima era stato previsto il 50%) dell’importo complessivo la quota massima subappaltabile. In questo caso non si è risposto alla procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea che, nelle proprie direttive, non prevede limiti alla possibilità di subappalto.