«Gravi dubbi di costituzionalità» sul riordino delle province (leggi) sono stati espressi dal presidente emerito della Corte costituzionale Piero Alberto Capotosti. «Lo strumento del decreto legge – osserva – non può venire utilizzato nei casi di evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza« spiega Capotosti, ex vice presidente del Csm, che poi ha aggiunto «non sembra sussistere alcuna plausibile giustificazione per la palese difformità fra il procedimento di riordino previsto dal decreto e la ben diversa procedura di modifica dei territori delle Province, stabilita nella Costituzione».

I dubbi Due le principali perplessità. La prima, di natura formale, riguarda l'ipotetica violazione dell'art. 77 della Carta costituzionale e «la fonte scelta dal Governo». Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale infatti, non si può far ricorso allo strumento del decreto nei casi «di evidente mancanza dei presupposti della necessità e dell'urgenza del provvedere, e neppure può venir utilizzato per far confluire in un unico atto una serie eterogenea di provvedimenti non collegati realmente fra loro sotto il profilo della materia trattata». Per quanto attiene invece il profilo sostanziale, «non sembra sussistere alcuna plausibile giustificazione per la palese difformità fra il procedimento di riordino previsto dal decreto legge e la ben diversa procedura di modifica dei territori delle Province stabilita in Costituzione». Tanto che l'art. 133 e il principio autonomistico appaiono vittime di un «vero e proprio capovolgimento. Ben più aderente al dettato costituzionale – argomenta il presidente emerito della Consulta – e' il provvedimento previsto dal Testo Unico degli Enti Locali».

Legge impugnabile Capotosti ritiene che  «un eventuale giudizio davanti alla Corte costituzionale, nei modi e nei tempi consentiti, abbia significative possibilità di successo, anche se non si possono sottovalutare le prevedibili implicazioni problematiche connesse alla generalizzata situazione di emergenza che il Governo negli ultimi mesi regolarmente invoca a fondamento della propria, ripetuta attività in via di urgenza». A impugnare direttamente la legge davanti alla suprema Corte possono essere solo le Regioni, ma gli altri soggetti possono aprire una controversia davanti al giudice amministrativo, che, se lo ritiene, solleverà poi la questione di costituzionalità.