La Giunta del Comune di Lucca

«Errori di calcolo rettificati nei verbali» e non brogli. Con questa distinzione molto chiara, il Tribunale amministrativo della Toscana mette la parola fine alla lunga querelle che ha fatto seguito al voto a Lucca e dichiara valida l’elezione di Alessandro Tambellini a primo cittadino della città toscana.

Il sindaco: «Mai dubitato del risultato» Chiara la soddisfazione di Alessandro Tambellini che vede finire la lunga fase post-elettorale che lo ha visto governare mentre attorno aveva un clima più vicino a un’eterna campagna elettorale che non a un inizio di legislatura. «Personalmente non ho mai dubitato del risultato delle elezioni del 25 giugno scorso – ha dichiarato – e in questi mesi, insieme con la giunta, i consiglieri comunali e con tutti i miei collaboratori, ho lavorato con assoluta serenità, preoccupato unicamente di svolgere bene il mio lavoro di sindaco». E’ però ovvio che questa sentenza metta la parola ‘fine’ su una situazione di continua pressione: «Adesso ovviamente – prosegue il primo cittadino – mi sento ancora più legittimato di prima a portare avanti i programmi per i quali sono stato eletto nuovamente alla guida della città». E conclude con l’augurio che «anche i gruppi di minoranza, a questo punto, esaurito quest’ultimo astioso capitolo, garantiscano un’opposizione costruttiva, perché anche da loro i cittadini si attendono un importante contributo».

Il ricorso All’indomani del voto, il candidato a sindaco del centrodestra, Remo Santini, aveva presentato ricorso al Tar della Toscana perché aveva riscontrato quella che definiva una «grave violazione dei principi generali di trasparenza» che si sarebbe verificata durante il conteggio dei voti. Non solo: denunciava anche una «violazione dei principi di segretezza del voto e intangibilità delle urne» in una sezione elettorale, la numero 20, poiché non vi sarebbe stata una coincidenza tra le schede autenticate e la somma tra le votate e le autenticate, ma non usate. Nel mirino di Santini anche l’aggiornamento delle liste elettorali con i nuovi residenti, cosa questa che, secondo il candidato di ‘SiAmo Lucca’ sul quale si era compattato l’intero centrodestra, avrebbe creato un disorientamento negli elettori.

La sentenza del Tar La questione è stata dibattuta ieri dalla seconda sezione del Tar della Toscana, presieduta da Saverio Romano, Luigi Viola e Alessandro Cacciari, i quali hanno rigettato il ricorso di Santini. Secondo la sentenza emessa, infatti, «l’accertamento della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate deve essere accompagnato, per importare l’illegittimità delle operazione elettorali, da altre irregolarità che possano far supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali o, quantomeno, deve collocarsi in un contesto nel quale l’irregolarità non trova altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della cosiddetta ‘scheda ballerina». Ma tutto questo a Lucca non è avvenuto e i presupposti sono «del tutto assenti» e non vi sono agli atti nemmeno delle dichiarazioni in questo senso da parte dei rappresentanti di lista, che avrebbero, per contro, determinato un quadro diverso. Pertanto, gli errori rilevati sarebbero stati meri errori di conteggio, poi rettificati e il Tar ha sancito la «sostanziale inesistenza di altre irregolarità, tali da poter portare a concludere per ben più gravi violazioni delle regole in materia di espressione del voto». Insomma, l’esito del voto non sarebbe cambiato.

Il ‘caso’ della sezione 20 Uno dei punti di forza di questo ricorso era il ‘caso’ della sezione 20, dove l’urna era stata aperta durante le operazioni di voto. Ma, anche in questo caso, il Tar non ha rilevato niente di inficiante nei confronti del risultato. Il presidente di seggio, infatti, ha ammesso che l’urna è stata aperta, ma non per l’apertura delle schede – cosa che di fatto avrebbe creato i presupposti per l’annullamento delle elezioni – bensì per un controllo schede e che questa operazione è stata effettuata alla presenza dei rappresentanti di lista. «La dichiarazione sostitutiva del rappresentante di lista, depositata in giudizio da parte del ricorrente, evidenzia, infatti, la certa apertura dell’urna, ma non certo l’apertura o l’alterazione anche solo di una scheda», recita la sentenza del Tar, che sottolinea come il fatto fosse documentato nel verbale e non ha rilevanza nemmeno il fatto che Santini proceda anche in sede civile su questo episodio. «Una simile circostanza – prosegue la sentenza – costituisce la migliore riprova, da un lato, dell’insussistenza di ragioni idonee a determinare la sospensione del procedimento (l’eventuale accoglimento della querela di falso non apporterebbe, infatti, niente di nuovo nella prospettiva sopra richiamata) e, dall’altro, della sostanziale irrilevanza della circostanza ai fini dell’annullamento delle operazioni di voto.

L’aggiornamento delle liste elettorali Nel suo ricorso, Santini aveva puntato il dito anche contro l’aggiornamento delle liste elettorali con i nuovi residenti, ma, secondo il Tar il numero di persone coinvolte non è tale da essere rilevante sull’esito del voto. La sentenza, infatti, afferma: «Non si può non rilevare come lo stesso ricorrente individui i possibili elettori interessati dalla problematica in un numero pari a 109, in realtà da ridursi a 12, di cui solo 3 in possesso di cancellazione dalle liste elettorali di provenienza entro il 24 aprile 2017, secondo la nota del 18 agosto 2017, attribuendo così una consistenza numerica alla censura assolutamente non sufficiente, considerando anche il respingimento delle altre censure, al non superamento della cosiddetta ‘prova di resistenza’, visto che il distacco tra i due candidati è di 361 voti».

La reazione di Santini Nei giorni in cui ha trasformato la lista civica che lo ha portato da un passo all’elezione a sindaco, SiAmo Lucca, in associazione politico-culturale, Remo Santini incassa il risultato negativo del Tar dichiarando con determinazione di voler continuare nell’azione intrapresa di opposizione ferma, forte e costruttiva.

Il ricorso di Matteo Garzella  Niente da fare nemmeno per l’ex presidente del consiglio, Matteo Garzella, che si era presentato per la carica di primo cittadino senza riuscire a mettere insieme i voti necessari per entrare in consiglio comunale. Garzella aveva fatto ricorso al Tar, sostenendo che i voti lui li aveva e che avrebbe avuto pieno diritto di sedere sui banchi dell’opposizione. Per il Tar, invece, le sue motivazioni sono senza consistenza e lo ha condannato anche a pagare le spese legali, pari a 2mila euro.