Condannata perché da pedona ha invaso un tratto di pista ciclabile. La Cassazione ha confermato la condanna di una signora fiorentina che nel giugno 2005, senza guardare, era scesa da un marciapiede e si era trovata nel bel mezzo di un tratto di strada riservata ai ciclisti creando così ostacolo alla loro circolazione tanto che una ciclista, per schivarla, era stata costretta ad una brutta caduta nella quale si era fatta male a un occhio. Denunciata per «condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale», il 16 settembre 2010 il pedone era stato inizialmente assolto dal Giudice di pace di Firenze «per non aver commesso il fatto».
Il ricorso in appello e la condanna Ma la ciclista era ricorsa in appello e il 13 luglio 2012 il Tribunale di Firenze aveva condannato il pedone al risarcimento dei danni provocati alla vittima con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 8mila euro. Senza successo la signora fiorentina ha contestato la condanna innanzi alla Quarta sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza 35957 depositata oggi e relativa all’udienza svoltasi lo scorso 5 giugno, ha confermato il verdetto di responsabilità dando il via libera al proseguimento della causa civile per la quantificazione definitiva dei danni da risarcire alla ciclista oltre agli 8mila euro già conteggiati. L’imputata è stata anche condannata a pagare 2mila euro di spese processuali in favore della ciclista per l’onorario dell’avvocato della parte civile.