Una settimana fa è stata disposta da parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Siena l’archiviazione relativa all’ipotesi di reato di istigazione al suicidio di David Rossi. Quest’oggi proprio i legali della famiglia dell’ex capo comunicazione di banca Mps, Paolo Pirani e Luca Goracci, hanno inviato ai media un comunicato stampa che riportiamo di seguito:

Dopo aver analizzato il provvedimento e le motivazioni riportate dal GIP Malavasi, l’intero collegio difensivo e tutte le parti offese, supportate dai propri consulenti, ritengono necessario proseguire l’attività di investigazione per completare quanto era stato evidenziato nelle proprie memorie di opposizione ed integrative. 

Dalle motivazioni riportate dal GIP nonché dalle conclusioni a cui perviene la Procura nell’altro fascicolo inerente ‘l’omissione di soccorso’ appare di tutta evidenza come il lasso temporale intercorso tra la morte del ROSSI e la riapertura delle indagini abbia drasticamente compromesso l’acquisizione di elementi probatori utili e necessari alla ricostruzione delle vicende connesse alla morte del ROSSI.  Primo fra tutti l’impossibilità a distanza di 4 anni di acquisire i tabulati del traffico telefonico e i filmati delle telecamere di sorveglianza sia della banca che delle zone circostanti al vicolo di Monte Pio. Si evidenzia che l’apertura del fascicolo di “omissione di soccorso” a distanza di quattro anni ha di fatto vanificato molte richieste avanzate dal collegio difensivo, apparendo chiaro che detta ipotesi di reato– punto di partenza per l’individuazione di soggetti presenti nel vicolo Monte Pio – costituiva atto dovuto già a decorrere dal marzo 2013, essendo incontestato che il video acquisito la sera del 06.03.2013 mostrava David Rossi in vita agonizzante e apparentemente cosciente per oltre 20 minuti. I dubbi e le criticità a diverso titolo sollevate dai consulenti di parte trovano conferma nell’ordinanza del GIP, nella quale viene evidenziato come gli accertamenti scientifici effettuati dal RIS dopo la riapertura dell’indagine siano “affetti da limiti tecnici” e da “inevitabili approssimazioni nei dati base” tali da renderli scientificamente opinabili. Per questi motivi il collegio difensivo, non condividendo la ricostruzione fornita dai consulenti della Procura aveva chiesto l’utilizzo del 3D, quale strumento di maggiore affidabilità tecnico-scientifica, per ricostruire della dinamica. Dopo quattro anni, infatti, le parti offese non hanno avuto risposte o adeguate spiegazioni alla maggior parte dei punti contestati, per lo più – come anche evidenziato nella originaria richiesta di archiviazione – per mancanza di prove cancellate dal tempo e/o per essere stato sin da subito il caso (come testimoniano i primi atti di indagine) trattato come un suicidio. Il mancato prelievo di tracce biologiche nell’ufficio di Rossi la sera dell’evento, la distruzione dei fazzoletti intrisi presumibilmente di sangue, la distruzione degli indumenti del Rossi e la mancata esecuzione dell’esame istologico sulle ferite di Rossi hanno senza dubbio irrimediabilmente compromesso la possibilità di trovare tracce di terzi, non risultando dirimenti le attività svolte in tal senso dopo 3 anni dall’evento. Per questi motivi, l’intero collegio difensivo (supportato da considerazioni dei propri tecnici) poneva attenzione sulla possibilità che la precipitazione fosse avvenuta dalla finestra del piano superiore rispetto all’ufficio di David Rossi, conciliandosi ciò con il ritrovamento di sostanza bianca (in apparenza calce) sotto le scarpe della vittima in quanto proprio nella stanza al piano superiore erano in corso dei lavori di ristrutturazione, sostanza che non è affatto compatibile con quanto ritrovato nella finestra e nel montante di legno che, si legge nell’ordinanza, David Rossi avrebbe calpestato rovinando così le scarpe prima di lanciarsi dalla finestra. Fin da subito questo collegio difensivo ha contestato la non attendibilità della “simulazione della caduta” del 25 Giugno 2016 eseguita dai RIS, in quanto priva di tutte le caratteristiche dell’’esperimento giudiziale’ essendo il vigile del fuoco utilizzato di stazza, peso ed altezza completamente differenti rispetto al Rossi nonché dotato di corde e dotazioni per la sicurezza. Nonostante questo nell’ordinanza si legge che “il vigile del fuoco a cui è stato chiesto di uscire dalla finestra l’abbia fatto con le stesse modalità con cui si pensa l’abbia fatto il Rossi la sera del 6 Marzo”, dovendosi però obiettare come sia di assoluta evidenza la differenza tra “uscire” e “lanciarsi nel vuoto”.

Poiché a tutt’oggi, nonostante ripetute sollecitazioni di questo collegio difensivo, non risultano essere state sentite alcune persone che il 6 Marzo si trovavano negli uffici di Rocca Salimbeni, così come non è stata fornita una convincente e logica spiegazione a tutte le domande poste dalle parti offese, queste hanno ritenuto necessario conferire mandato all’intero collegio difensivo (legali e consulenti tutti) di effettuare tutte le attività di indagine difensiva necessarie. La famiglia, inoltre, si riserva di segnalare alle competenti autorità giudiziarie eventuali ipotesi di reato già emerse o che dovessero emergere nel corso dell’ulteriore attività di indagine che proseguirà senza soluzione di continuità.

 

 

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