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Il Tar Toscana annulla l’ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella sull’obbligo di utilizzo del casco sui monopattini. Ai giudici amministrativi avevano fatto ricorso le due società che si sono aggiudicate la gestione dello sharing, ovvero Timove e Bit Mobility.

La sentenza

Come si legge nella sentenza «i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione».

«Ciò chiarito – si legge ancora nella sentenza – secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente. Ciò in quanto il riferimento al sindaco – viene spiegato – operato dalle norme del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza; soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale».