La Corte di Appello di Firenze, seconda Sezione Civile, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che, nel settembre 2017, aveva dichiarato legittima la radiazione di un iscritto all’Ordine degli Psicologi della Toscana seguace della teoria di Ryke Geerd Hamer (Nuova Medicina Germanica o legge delle Cinque Leggi Biologiche), il medico tedesco radiato e indagato per le morti sospette nella sua clinica privata. Si tratta di teorie prive di fondamento e per questo non accettate dalla comunità scientifica.
«Ci risulta – spiega il presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana Lauro Mengheri – che sia la prima volta che un organo di giustizia è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità, da un punto di vista deontologico, dell’impiego di tali teorie da parte di uno psicologo». La gravità di tale comportamento sta nell’utilizzare queste teorie per allontanare i pazienti, nel caso specifico malati oncologici, dalle cure riconosciute dalla comunità scientifica, convincendoli che il trauma all’origine del tumore possa essere sconfitto dalla stessa mente che lo ha prodotto. Il tutto presentandosi come psicologo, con l’ausilio di un improbabile strumento e senza riuscire a menzionare le fonti della propria formazione, quando invece lo psicologo è una professione sanitaria che deve tutelare la salute del paziente, non esporlo a rischi pericolosi. Con la recente sentenza n. 1191 del 28.5.18 la Corte di Appello di Firenze, seconda Sezione Civile, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che, nel settembre 2017, aveva dichiarato legittima la radiazione di un iscritto all’Ordine degli Psicologi della Toscana seguace della teoria di Ryke Geerd Hamer (Nuova Medicina Germanica o legge delle Cinque Leggi Biologiche), il medico tedesco radiato e indagato per le morti sospette nella sua clinica privata. Si tratta di teorie prive di fondamento e per questo non accettate dalla comunità scientifica.
La sentenza della Corte di Appello, recependo la linea difensiva del Consiglio affidata all’Avv. Vincenzo Farnararo, ha escluso che un professionista sanitario quale lo psicologo possa impiegare metodologie prive di riferimento scientifico (art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi) e/o suscitare nel paziente aspettative infondate: le leggi di Hamer sono state riconosciute prive di verifica e validazione, il diritto alla salute dell’art.32 della Costituzione è prioritario rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21.
«Un professionista sanitario come lo psicologo (e la natura sanitaria di questa professione è stata recentemente ribadita dalla Legge 2/18) – prosegue Mengheri – non può liberamente propugnare delle teorie che non abbiano un valido riscontro scientifico, ed in tali casi è doveroso l’intervento, anche molto severo, dell’Ordine Professionale che deve vigilare sul corretto esercizio della professione a tutela dell’utenza e della stessa categoria professionale».
Nel caso specifico sussisteva una ulteriore incolpazione, anch’essa confermata, relativa all’impiego di un oggetto denominato “trasmutatore energetico”, che l’iscritto utilizzava nonostante l’assenza di riscontri scientifici, sostenendo che comunque aveva un valido effetto placebo. Nell’insieme è emerso un quadro di fatto che la Corte di Appello ha ritenuto indicativo di una grave carenza di aggiornamento professionale dell’iscritto che –afferma la Corte- può essere ravvisato solo dall’adesione a metodi di intervento validati e sorretti da rigorosi riscontri scientifici: è pertanto scorretto somministrare ai pazienti nozioni e suggestioni prive di tali caratteristiche. Qualora, come nel caso esaminato, risulti evidente che il professionista non possiede altre valide competenze è legittima la sua radiazione perché è da escludersi la possibilità di un ravvedimento, ed anzi la severità è doverosa. Inoltre la sentenza ha ritenuto che spetti solo all’Organo disciplinare la determinazione della sanzione, potendo intervenire il giudice solo in caso di vizi logici che nella specie sono stati esclusi.