«Irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di ‘comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione’ di determinate aree». Così le motivazioni con cui il Tar della Toscana ha annullato il provvedimento della prefettura di Firenze che il 9 aprile scorso aveva istituito, per motivi di sicurezza pubblica, le ‘zone rosse’, 17 aree della città dove non possono stazionare i denunciati per rissa, stupefacenti, lesioni, percosse, commercio abusivo.
«Nessun nesso di consequenzialità» Per il Tar questa «automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza, in altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati». Inoltre, sempre per il Tar, «lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere usato in via ordinaria poiché dovrebbe esser previsto da specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16 della Costituzione». Un provvedimento simile, prosegue il Tar nella sentenza, «avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine. Si può fare riferimento, sotto tale profilo – motivano i giudici amministrativi – a persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti. Al fine di legittimamente disporre misure incidenti su libertà costituzionalmente garantite è cioè necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili». Il Tar, che ha accolto il ricorso di un cittadino denunciato per gli effetti dell’ordinanza prefettizia, rileva inoltre che «manca la dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione» di ordine pubblico rilevata e, riguardo a questa carenza, fa riferimento a una riunione delle forze di polizia del 20 marzo 2019 e a una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 marzo 2019 dal cui verbale non si ricava «una valutazione di insufficienza dei mezzi ordinari per fronteggiare la situazione di rischio per la sicurezza urbana».