I materiali vegetali non sono rifiuti e possono essere bruciati, ma non nei periodi a rischio per gli incendi boschivi stabiliti dalle Regioni – in Toscana fino al 31 agosto – o quando il sindaco ritenga che vi siano pericoli per l’incolumità e per la salute E’ in vigore da oggi la legge 11 agosto 2014 n.116 con la quale è stato convertito in legge il decreto 24 giugno 2014, n. 91, che ha introdotto nuove disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale. Fra le previsioni in vigore quella relativa alla raccolta e «abbruciamento» in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione, che la legge afferma “costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti”, e non attività di gestione dei rifiuti.
Cosa si può e cosa non si deve fare Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è però sempre vietata. In Toscana la Regione ha provveduto a vietare l’accensione di fuochi fino al 31 agosto. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). Non costituiscono altresì attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali, effettuate nel luogo nel quale sono stati depositati dalle acque.