Dopo le numerose modifiche, ecco il quadro aggiornato del credito d’imposta locazioni suddiviso per tipologia di soggetto, mesi di riferimento e aliquote da applicare.
Per la generalità dei contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi 2019 non superiori a 5 milioni il credito spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, nella seguente misura:
– 60% del canone di locazione per i contratti di locazione, leasing e concessione;
– 30% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Un appunto va fatto sul mese di giugno: Telefisco ha chiarito che se un soggetto ha utilizzato il credito relativo al canone di giugno prima dell’approvazione europea (decisione 28.10.2020 n. C(2020) 7595 pubblicata in G.U. Europea il 13.11.2020) deve versare la sanzione del 30% del credito anticipatamente utilizzato in modo indebito (con possibilità di fruire del ravvedimento).
Per i commercianti al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019 il credito spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno nella seguente misura:
– 20% del canone di locazione per i contratti di locazione, leasing e concessione;
– 10% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Vale la stessa questione relativa al mese di giugno di cui al punto sopra.
Per le attività di cui all’Allegato 1 del Decreto Ristori (es. ristoranti, palestre, alberghi, piscine, bar, ecc.) o nell’Allegato 2 del Decreto Ristori in zona rossa (commercianti al dettaglio, centri estetici, ecc.) il credito spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre, indipendentemente dal volume di ricavi 2019 e nella misura del:
– 60% del canone di locazione per i contratti di locazione, di leasing, di concessione;
– 30% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Vale la stessa questione relativa al mese di giugno di cui al punto sopra.
Per le imprese turistico-recettive il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi 2019:
– con attività stagionale il credito spetta per i mesi da aprile 2020 ad aprile 2021, nella misura del 60% del canone di locazione per i contratti di locazione, di leasing, di concessione; 50% del canone di affitto d’azienda;
– con attività non stagionale il credito spetta per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021, nella misura del 60% del canone di locazione per i contratti di locazione, di leasing, di concessione; 50% del canone di affitto d’azienda.
Per quanto riguarda le attività turistico-recettive occorre che tale attività sia prevalente, rispetto all’attività di ristorazione,per esempio, oppure a qualunque altra attività secondaria, per fruire dei mesi aggiuntivi e dell’incremento dell’aliquota per l’affitto d’azienda (chiarimento di Telefisco). Inoltre, con la conversione in legge del Decreto Natale (art. 2-bis D.L. 172/2020) la verifica del calo fatturato va svolta confrontando il fatturato/corrispettivi del mese del 2021 con il relativo mese del 2019 e non del 2020.
Per le agenzie di viaggio e tour operator il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi 2019 per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021 nella seguente misura:
– 60% del canone di locazione per i contratti di locazione, leasing e concessione;
– 30% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Vale la stessa questione relativa al confronto dei mesi 2021 con i mesi 2019, di cui al punto precedente.