SIENA – “La Procura della Repubblica di Siena respinge fermamente le accuse di inerzia pubblicamente mosse ed in particolare di inosservanza delle norme sul codice rosso”.

La presa di posizione del procuratore capo Andrea Boni è ferma. Dopo essere finita nel mirino dell’avvocato della giovane schermitrice uzbeka, al centro di un caso di presunta violenza sessuale, il magistrato ha voluto ricostruire ciò che è accaduto dalla denuncia della ragazza, all’epoca minorenne, risalente allo scorso agosto.

Nella serata del 5 agosto “venivano sottoposti a sequestro due telefoni cellulari, in uso agli indagati, nonché escusse a sommarie informazioni testimoniali 6 persone di nazionalità italiana e 2 di nazionalità tedesca, con l’ausilio di un interprete; la stessa polizia giudiziaria provvedeva a verificare l’eventuale esistenza di telecamere di videosorveglianza ed estrapolava immagini utili alle indagini provenienti dal sistema di sicurezza pubblico”. Il tutto è avvenuto dopo la testimonianza raccolta dai carabinieri di Chianciano Terme.

“Con provvedimento dello stesso giorno, il magistrato titolare del procedimento (Serena Menicucci, ndr) provvedeva alla tempestiva iscrizione del fascicolo ipotizzando, a carico di due soggetti maggiorenni”. L’ipotesi di reato formulata è violenza sessuale. Il 9 agosto “la presunta persona offesa veniva sentita a sommarie informazioni testimoniali con l’ausilio di un interprete e di un’esperta in psicologia”. Il giorno successivo la squadra mobile di Roma provvedeva a sequestrare il telefono della giovane. Il 27 febbraio, dopo tutta una serie di verifiche da parte dei magistrati e la chiusura delle indagini da parte dell’autorità inquirente, veniva depositata la richiesta di incidente probatorio.

La procura ha voluto quindi fare altre due precisazioni. “Spetta alla federazione ogni e qualsiasi competenza in ordine all’eventuale sospensione di attività sportiva di atleti e tesserati”.

E ancora: “La Procura della Repubblica, nel corso di tutte le indagini sino ad ora effettuate, ha valutato di non procedere con richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti degli indagati non ravvisandone i presupposti, decisione della quale se ne assume ogni responsabilità ed in relazione alla quale è pronta a dare ogni e qualsiasi spiegazione nelle opportune sedi”. Le indagini preliminari, secondo i termini di legge, hanno una durata di 18 mesi.