ROMA – Il Governo, su proposta della ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ha impugnato la legge della Regione Toscana n. 15 del 24/05/2022 “Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003”.

Lo ha deciso il consiglio dei ministri motivando l’impugnazione secondo cui “in talune disposizioni in materia di paesaggio e governo del territorio” la legge si “pone in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione”.

L’Aula del Consiglio regionale della Toscana aveva approvato a maggio la legge che disciplina l’oleoturismo e l’ospitalità agrituristica (apportando modifiche alla legge regionale 30/2003, che regola le attività agrituristiche, le fattorie didattiche e l’enoturismo in Toscana) per adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali, che estendono all’oleoturismo quanto già previsto per l’enoturismo.

Come aveva spiegato illustrando l’atto la presidente della commissione Sviluppo economico Ilaria Bugetti “si interviene anche per modificare altre disposizioni della legge al fine di tener conto di specifiche esigenze emerse per l’ospitalità in camere e unità abitative indipendenti, per favorire l’accoglienza di nuclei familiari, per lo svolgimento degli eventi promozionali e per le attività sociali e di servizio per le comunità locali”. Modifiche nell’applicazione delle disposizioni relative all’utilizzo a fini agrituristici, anche di volumi realizzati come trasferimento degli esistenti, fattispecie prevista dalla legge urbanistica della Toscana e nell’applicazione dell’articolo relativo ai requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici.

“Con le modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30/2003”, aveva spiegato la presidente della commissione Sviluppo economico, “si prevede infatti la possibilità su espressa richiesta dell’ospite, di sistemare temporaneamente nelle camere e nelle unità abitative indipendenti un massimo di due letti supplementari per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari”.