Una nuova ordinanza con nuove disposizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus. E’ quella firmata dal governatore della Regione Toscana Eugenio Giani e annunciata dal presidente in una breve diretta su Facebook.

“Abbiamo stabilito – ha detto Giani – limitazioni che portano a non avere non più di una persona ogni 10 mq. Se si va in un esercizio di generi alimentari si vada uno per famiglia – la raccomdazione in attesa di conoscere nel dettaglio il provvedimento. Non si deve fare dei centri commerciali luoghi per le passeggiate delle famiglie. E quindi bisogna andarci solo per quello che è lo stretto necessario mantenendo il distanziamento di un metro, un metro e ottanta e utilizzando la mascherina”.

“Nell’ordinanza appena firmata dal Presidente Giani – aggiunge l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras – abbiamo ribadito alcuni punti fondamentali da rispettare ed individuato nuove prescrizioni per ridurre il rischio di contagio sia nei grandi spazi dei centri commerciali, sia nelle attività del commercio al dettaglio. Il testo è il risultato del confronto con le associazioni di categoria e, in sintesi, prevede che nei supermercati è consentito l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare (ad eccezione, ovviamente, di bambini e persone non autosufficienti); in tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio entrare con la mascherina ed igienizzare le mani all’ingresso. Si deve sempre rispettare la distanza di un metro (meglio dove possibile di 1,8metri) e sostare all’interno del negozio solo per il tempo necessario all’acquisto.
All’ingresso dell’esercizio deve essere esposto un cartello con l’indicazione del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno (1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita). Dovranno quindi essere previsti sistemi di scaglionamento degli accessi e, in caso di negozi in cui sia prevedibile la formazione di file, dovranno essere disposti segnali che permettano di mantenere la distanza di 1 metro”.

SCARICA L’ORDINANZA E LE LINEE GUIDA

Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020-Allegato-1