Scadono il 16 giugno i termini per il versamento dell’acconto della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) istituita con la legge di stabilità del 2014. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli. Il gettito della TASI è destinato alla parziale copertura delle spese collegate alla fornitura dei servizi indivisibili

Il Comune di Volterra per l’anno 2014 ha fissato un’aliquota TASI del 2,9 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze e un’aliquota pari a 0,00 per mille su tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili. Pertanto la TASI, per l’anno 2014, nel Comune di Volterra, è dovuta sugli immobili utilizzati come abitazione principale e sulle relative pertinenze e non è dovuta su tutte le altre fattispecie (abitazioni affittate o sfitte, negozi, capannoni industriali, alberghi, aree edificabili ecc.) per le quali però è ancora dovuto il pagamento dell’IMU. «L’obiettivo della nostra manovra – spiega il sindaco Marco Buselli – è quello di non voler far pesare una nuova tassa sulle attività produttive e allo stesso tempo rendere più equa la tassazione sulla casa attraverso possibilità di agevolazioni».

Detrazioni Dal tributo dovuto andrà detratta, se spettante, una delle seguenti detrazioni quantificate in base alla rendita catastale dell’abitazione: Abitazione principale con rendita inferiore a 300 euro, detrazione di 140 euro; abitazione principale con rendita compresa tra 300 e 500 euro, detrazione di 70 euro; abitazione principale con rendita superiore a 500 euro, nessuna detrazione. Oltre a queste agevolazioni, sono state previste altre detrazioni aggiuntive in base alle caratteristiche dei nuclei familiari residenti: € 100,00 di detrazione sull’abitazione occupata da soggetti che in base alle risultanze anagrafiche presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92; € 100,00 sull’abitazione occupata da soggetti che presentano un reddito ISEE per l’anno precedente inferiore a euro 15.000,00; € 50,00 per ogni figlio oltre il secondo a favore dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno tre o più figli di età inferiore a 26 anni. Il possesso dei requisiti necessari per l’applicazione delle detrazioni dovrà essere comunicato dal contribuente entro il 30 giugno 2015.

 

Come calcolare la TASI Il versamento dovrà essere effettuato dal contribuente in autoliquidazione (come l’IMU). Per calcolare la TASI bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell’immobile, la “base imponibile” cui successivamente andrà applicata la corrispondente aliquota.

Dove pagare Presso qualunque sportello bancario o postale utilizzando il modello F24 e indicando il codice Comune M126 e il codice tributo 3958, sul c/c postale n. 1017381649 utilizzando esclusivamente il modello di bollettino approvato con decreto MEF del 23/05/2014. Ulteriori informazioni e una procedura di calcolo automatico e stampa modelli di pagamento sono disponibili sul sito internet del Comune nella sezione dedicata al servizio tributi.

IMU La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto la TASI e abolito l’IMU sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (con l’eccezione delle abitazioni di lusso in categoria catastale A1-A8-A9). Permane tuttavia l’obbligo di versare l’IMU su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale.

Categoria di appartenenza aliquota per mille: terreni agricoli e fabbricati strumentali agricoli esenti; aree fabbricabili 8,9; abitazione principale categoria A1-A8-A9 (con detrazione di 200 euro) e relative pertinenze 2,1; abitazioni tenute a disposizione (secondo la definizione di cui all’art. 41 del T.U. 917/1986) da almeno due anni al 1° gennaio dell’anno di imposizione e per le relative pertinenze 10,6; abitazioni concesse in locazione a canone concordato legge 431/98 7,6; tutti gli altri immobili 8,9. L’IMU. dovuta al Comune di Volterra, può essere versata in qualunque sportello bancari o postale utilizzando il modello F24, indicando il codice Comune M126 e il codice tributo corrispondente al tipo di versamento effettuato. Per l’anno 2014 non è più dovuto il pagamento del differenziale di aliquota sull’abitazione principale (c.d. MINI IMU): tale adempimento si riferiva solo ed esclusivamente all’anno 2013 e non va ripetuto nel 2014.