Fino a 480mila euro in caso di morte, 2.700 per ciascun bagaglio a mano perso o distrutto e 4.050 per le altre valigie imbarcate. Queste le prime cifre che potrebbero essere applicate al rimborso dei passeggeri della Costa Concordia naufragata all’isola del Giglio.
L’assicurazione della nave La Costa Concordia era assicurata per 395 milioni di euro (corrispondenti a 507 milioni di dollari) secondo quanto riferiscono fonti industriali. Ammontano almeno a 28 le compagnie assicurative che potrebbero risultare impegnate nella copertura finanziaria del disastro. L'importo, tuttavia, non e' tale da provocare affanni al comparto: anche se lievitasse all'intero ammontare assicurato non supererebbe il 10% dei premi totali versati alle assicurazioni marittime (escluse navi da pesca, fluviali e imbarcazioni da diporto). Il gruppo statunitense Carnival Cruise Lines, che controlla la Costa, dovra' comunque contribuire per un terzo a coprire i danni (gia' 10 milioni di dollari sono stati accantonati a tale scopo). Le prime compagnie chiamate in causa per i risarcimenti sono Steamship Mutual e Standard Club, ciascuna responsabile per 4 milioni di dollari. Se l'ammontare eccedera' questo tetto – compresa la quota attribuita a Carnival – sara' chiamato a offrire l'ulteriore copertura un gruppo di altre 13 compagnie fino all'importo globale di 52 milioni di dollari. Per importi eventualmente superiori, si farebbe ricorso alle societa' di riassicurazione fino a un massimo di 28 societa'. In ogni caso, benche' non sia per il momento quantificata l'entita' dei danni, le stesse fonti valutano l'affondamento del Costa Concordia come "il maggiore disastro marittimo" nel settore del trasporti passeggeri e beni.
Le procedure per i rimborsi «I naufraghi della Costa Concordia, come i passeggeri che a seguito del disastro non hanno potuto imbarcarsi, possono richiedere il risarcimento dei danni subiti, personali, materiali e non, proponendo un reclamo a Costa Crociere, a pena di decadenza, mediante raccomandata A/R (o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento) entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'interruzione forzata della crociera». Lo sottolinea l'Adiconsum precisando che «e' consigliato rispettare il termine sopra indicato, ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha anche statuito che il mancato invio della lettera di reclamo entro dieci giorni non puo' costituire decadenza del diritto al risarcimento del danno, pertanto e' sempre opportuno inviare il reclamo, riportando in dettaglio tutte le informazioni, anche trascorsi 10 giorni lavorativi». I passeggeri coinvolti direttamente nel naufragio «potranno richiedere il rimborso di quanto pagato per la vacanza; il risarcimento del danno patrimoniale subito per lo smarrimento/distruzione di tutti i beni personali, di cui sara' necessario redigere apposito elenco (denaro, gioielli, documenti personali, ecc.); il rimborso per le spese sostenute in conseguenza del tragico evento, eventualmente sostenute autonomamente anche per il rientro presso la propria residenza, ove non organizzata dal Tour Operator; il risarcimento del danno alla persona, in caso di lesioni personali subite e in proporzione alla prognosi ricevuta; il risarcimento del danno morale e del danno da vacanza rovinata». E' necessario, ricorda Adiconsum, «allegare alla richiesta di rimborso/risarcimento copia della documentazione comprovante quanto dichiarato nella stessa, se in possesso. I passeggeri stranieri, coinvolti nell'evento, possono rivolgersi al Centro Europeo Consumatori – Rete della Commissione Europea di assistenza nelle problematiche di consumo transfrontaliere – contattandolo al seguente indirizzo e-mail: info@ecc-netitalia.it – tel. +390644238090, per ottenere assistenza nella gestione dei reclami e nella presentazione delle richiesta di risarcimento e rimborso. Quanto ai passeggeri prenotati su Costa Concordia per future partenze, per loro e' previsto il diritto ad usufruire di una crociera alternativa di uguale valore, o di valore superiore (senza supplemento), o ancora di valore inferiore previo rimborso della differenza. In alternativa, laddove non intendano accettare le soluzioni proposte, i passeggeri potranno richiedere il rimborso totale del viaggio senza penali».