Meglio tardi che mai. E così dopo i tragici eventi che hanno colpito negli ultimi mesi l’Italia, devastandola da nord a sud, la Regione Toscana ha varato un nuovo pacchetto di disposizioni sul governo del territorio e la difesa del suolo contro il rischio idrogeologico.
Viste le caratteristiche degli eventi meteorologici che colpiscono con sempre maggiore frequenza il territorio, si sono individuate metodologie di analisi e valutazione  per la sicurezza idrogeologica e criteri per la verifica di efficacia degli interventi oltre che dettate norme che consentano di andare verso costruzioni più sicure e una migliore gestione e riqualificazione ambientale delle aree fluviali.

Le nuove disposizioni Tutte le nuove disposizioni sono contenute negli articoli 137 e 138 della proposta di legge finanziaria per il 2012. In particolare in base alle nuove disposizioni per l’edilizia nelle aree a rischio idrogeologico sono vietate nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce laterali per una larghezza di dieci metri dall’esterno dell’argine. Vietati anche i “tombamenti” dei corsi d’acqua, vale a dire qualsiasi intervento di copertura di fiumi e torrenti, così come interventi che comportino il restringimento o la rettificazione dell’alveo, impermeabilizzazioni del fondo nonché trasformazioni che possono ostacolare il deflusso delle acque. Il divieto non si applica a ponti o passerelle purché questi non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, ampliamento e manutenzione del corso d’acqua e non ostacolino il deflusso delle acque in caso di esondazione. Quanto a opere sotterranee, va prima valutata la loro compatibilità con le opere idrauliche esistenti, nonché la stabilità del fondo e delle sponde.

Le aree ad alta pericolosità Nelle aree classificate “a pericolosità idraulica molto elevata” – si tratta di una superficie complessiva di 973 km quadrati (che riguarda 263 su 287 Comuni toscani), pari al 4% circa del territorio regionale e al 7% delle zone pianeggianti – è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la realizzazione, preventiva o contestuale, di interventi di messa in sicurezza senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle.

Le zone edificate Nelle aree edificate sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia sono consentiti solo a condizione che il progettista garantisca l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza. Va anche garantito che l’intervento non determini aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle.

Procedure per l'erogazione dei finanziamenti Con l’articolo 139 si modifica, invece, la legge regionale in materia di bonifica, al fine di prevedere procedure più rapide per l’erogazione di finanziamenti da destinare alla realizzazione di interventi urgenti per la funzionalità delle opere di bonifica a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili.